Lo statuto

STATUTO
(Vigente dal 12 Novembre 2014)

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS”
TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SEDE e DURATA
ART. 1
È costituita mediante libera adesione l’Associazione di volontariato denominata “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS”
ai sensi della Legge 266/91, della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e
manifestazione esterna alla medesima mediante l’utilizzo dell’acronimo “ONLUS”.
ART. 2
La sede sociale dell’Associazione è in REGGIO EMILIA Via Freddi, 148
La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del Consiglio Direttivo sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
ART. 3
L’Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.
ART. 4
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS”; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
TITOLO SECONDO
SCOPI e FINALITA’
ART. 5
L’Associazione, con l’assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici attraverso la promozione della cultura e
delle opere dell’accoglienza, della condivisione e del sorriso, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore delle
persone ammalate, ricoverate in ospedale o in strutture analoghe, dei loro familiari, di coloro che li assistono e del
personale sanitario.
L’Associazione si caratterizza per le seguenti attività:
Gestione di progetti e attività legate all’accoglienza del malato e dei suoi familiari in situazione di disagio per
facilitarne il soggiorno presso i luoghi di cura.
Visita e intrattenimento festoso dei pazienti, dei familiari, degli assistenti e degli stessi operatori sanitari, per
distrarre anche se per poco tempo, da un clima di sofferenza e tristezza, spesso monotono.
Presenza, con le stesse finalità, presso i centri di Accoglienza diurna dei giovani con disagio mentale e diversa mente abili.
– Iniziative di animazione in Ospedale, Case Protette ed ogni luogo di cura in occasione di festività e ricorrenze
particolari.
Promozione e organizzazione di corsi, convegni, manifestazioni, mostre volte alla sensibilizzazione e alla diffu sione della Cultura della Condivisione.
Incontri di formazione con la psicologa-psicoterapeuta che coordina fin dall’inizio il gruppo, oltre che con
esperti in formazione, giocolieri e mimo, per curare e rendere forti le motivazioni personali e di gruppo
all’essere Clown di corsia in modo pieno e consapevole.
In particolare i volontari dell’Associazione “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS”:
Hanno lo scopo di arrivare come un arcobaleno per portare gioia e allegria nei luoghi in cui ci si “ammala” anche
di solitudine, inquietudine e tristezza. Essi cercano di far volare lontano la mente e l’animo di chi deve restare in
ospedale sia per poco sia per molto tempo; aiutano a ricordare come si sorride in modo da migliorare la qualità
della vita dei pazienti permettendo loro di avere un rapporto più sereno con la malattia e le cure a cui sono
sottoposti.

Si prefiggono di portare il proprio stato d’animo positivo di volontari formati, mettendo a servizio del paziente la
capacità di ascolto, il desiderio di non vivere solo per sé, ma anche per gli altri, accogliere, aiutare, percepire,
inventare, reinventare e anche stupire al fine di creare empatia e complicità trasmettendo pensiero positivo.
Entrano in relazione e in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e fisica differenti dalle proprie,
diffondendo il pensiero positivo, il buon umore e il sorriso attraverso l’ascolto senza giudizio, la comprensione e
la fiducia, la condivisione e lo scambio.
Donano calore umano con amorevolezza, come gesto generoso per alleviare la sofferenza, come un abbraccio
per far sentire gli altri non più soli nel dolore.
Favoriscono la diffusione dell’allegria e della gioia negli ospedali, nelle strutture analoghe e in ogni luogo ove vi
siano situazioni di disagio diffondendo la Cultura del Clown, del sorriso e della gioia.
ART. 6
In special modo, per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione può svolgere le seguenti attività :
a) Visite settimanali nei reparti delle strutture convenzionate;
b) Promozione di iniziative solidaristiche a favore di persone in stato di bisogno;
c) Iniziative di accoglienza e solidarietà nei confronti dei familiari delle persone ricoverate in strutture sanitarie;
d) gestione di progetti e attività legate all’accoglienza del malato, dei suoi familiari e di chi assiste per facilitare il
soggiorno presso i luoghi di cura;
e) collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione di attività di accoglienza e di sostegno del malato e
della sua famiglia anche presso le strutture ospedaliere;
f) promozione e organizzazione di corsi formativi volti alla formazione e all’aggiornamento continuo dei Soci
unitamente alla sensibilizzazione e diffusione della Cultura del Sorriso e del Clown proponendo, sostenendo e
incoraggiando la Cultura dell’Ascolto senza giudizio, della comprensione, della fiducia, della condivisione, del
pensiero positivo, del buon umore, dell’allegria e della gioia anche attraverso eventi di varia natura.
L’Associazione può collaborare con Enti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali
operanti in analoghi settori.
TITOLO TERZO
SOCI e AMICI
ART. 7
Possono essere SOCIdell’Associazione “ I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS” tutte le persone fisiche maggiorenni che
ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.
L’ammissione all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione
deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all’Assemblea.

Possono essere “AMICI” dell’Associazione “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS” coloro che, partecipando con un
contributo stabilito dal Regolamento Interno, apprezzano le finalità dell’Associazione e ne sostengono l’attività
condividendo la promozione delle varie iniziative associative. Gli Amici non acquistano la qualità né lo status di Socio,
ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative dell’Associazione.
ART. 8
L’Ordinamento interno dell’Associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche,
uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.
ART. 9
I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli
impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e
abilitazioni. I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dall’Associazione, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.
I Soci dell’Associazione “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS” hanno il DIRITTOdi:
1. Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2. Partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3. Accedere alle cariche sociali se iscritti all’Associazione da almeno 12 mesi.
I Soci dell’Associazione “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS” hanno il DOVEREdi:
1. Osservare il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi
associativi;
2. Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
3. Versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione;
4. Seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall’Associazione come stabilito dai Regolamenti
Interni.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario aderente all’Associazione
potranno essere, eventualmente, rimborsate le spese effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i
limiti stabiliti preventivamente dall’Associazione stessa.
ART. 10
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza, decesso:
a) il recesso diviene efficace con decorrenza immediata alla data della ricezione della comunicazione fatta pervenire
dal Socio al Presidente ;
b) l’esclusione può essere disposta per comportamenti del Socio ritenuti NON idonei e/o contrastanti con le finalità
associative e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle
giustificazioni;
c) la decadenza del Socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio
Direttivo, decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dall’invio del sollecito formale.
d) decesso.
TITOLO QUARTO
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11
Sono organi dell’Associazione “I CLOWN DELL’OSPEDALE – ONLUS”:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
ART. 12
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i Soci .
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il Bilancio consuntivo;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera su ogni altro oggetto che il presente Statuto o la Legge riservino alla sua competenza, nonché su
quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
L’Assemblea straordinaria :
a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi e i
liquidatori.
L’assemblea ordinaria :
• viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo e ogni
qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le convocazioni, contenenti ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell’eventuale seconda convocazione
(che non può avvenire nello stesso giorno della prima), devono essere effettuate in qualunque modo utile a garantire
la conoscenza a tutti i Soci almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti lo Statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
È ammesso il voto per delega; ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà
e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di undici eletti
dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due
Consiglieri.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
prevedere i criteri di ammissione dei nuovi Soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
adottare provvedimenti disciplinari;
compilare il Rendiconto Contabile Annuale e redigere la Relazione Annuale al Rendiconto Contabile;
eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente assegnare altri incarichi interni al Consiglio Direttivo;
approvare il Programma dell’Associazione;
fissare il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le
deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di necessità e urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nella prima riunione successiva.
In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
TITOLO QUINTO
 PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE
Art. 15
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
quote associative dei Socie contributi degli Amici;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
ogni altro tipo di entrata prevista dalla Legge.
Art. 16
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del Bilancio
dell’Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle Leggi sul Volontariato.
Art. 17
L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni
anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’Assemblea dei Soci
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 18
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla
legge sulle organizzazioni di volontariato.
TITOLO SESTO
 SCIOGLIMENTO
Art. 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad
altre Associazioni senza scopo di lucro individuate dall’Assemblea tra quelle operanti in identico o analogo settore.
Art. 20
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del Codice civile, alla Legge
266/91, alla Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

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